ETICHETTATURA E ALLERGENI
ETICHETTATURA E ALLERGENI Amici della ristorazione professionale, con la News ‘’etichettatura e allergenici’’ affrontiamo un argomento particolarmente delicato, che coinvolge sia operatori professionali che i consumatori; l’obbligo di indicare gli allergeni agli alimenti e bevande preparati e somministrati in pubblici esercizi (ristoranti, bar e simili), agli alimenti venduti allo stato sfuso ai consumatori nei negozi al dettaglio, pasticcerie, panifici, gelaterie, gastronomie e simili. Il regolamento UE 1169/2011 di emanazione CE ha introdotto significative novità alle disposizioni già previste dalla normativa nazionale in materia di allergeni. Dal 13 dicembre 2014 nell’elenco degli ingredienti devono essere obbligatoriamente specificati quegli ingredienti che possono arrecare allergie o intolleranze al consumatore (obbligo, peraltro già previsto dalla normativa nazionale), utilizzando ad esempio un carattere o un colore distintivo in modo che siano ben visibili. L’elenco completo e dettagliato delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, è fornito dalla norma comunitaria che prevede: Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati. 2) Crostacei e prodotti a base di crostacei 3) Uova e prodotti a base di uova. 4) Pesce e prodotti a base di pesce. 5) Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6) Soia e prodotti a base di soia. 7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 8) Frutta a guscio, come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti. 9) Sedano e prodotti a base di sedano. 10) Senape e prodotti a base di senape. 11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale. . 13) Lupini e prodotti a base di lupini. 14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Il Ministero della Salute, per tutelare al meglio la salute dei consumatori ed in ottemperanza al regolamento UE 1169/2011 in materia di allergeni ha previsto l’obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici per i prodotti posti in vendita allo stato sfuso o preincartati, somministrati nei pubblici esercizi, in mense ospedaliere aziendali e scolastiche, in esercizi di catering, pub, chioschi, market, panetterie, macellerie, B&B, hotel, agriturismi, caseifici. Il Ministero della Salute ha previsto l’impiego di specifici cartelli per i prodotti in vendita e l’indicazione chiara e inequivocabile sul listino della somministrazione/vendita oltre all’adozione di un apposito libro degli ingredienti. Il regolamento UE ha previsto l’abrogazione del cartello unico degli ingredienti, perché forniva un’indicazione generica che non garantiva in modo adeguato la salute dei consumatori. Le indicazioni più significative previste dalla normativa in materia allergeni prevedono: La denominazione di vendita. L’elenco dettagliato di ingredienti, preceduto dalla parola “ingredienti” con relativa lista dei prodotti utilizzati in ordine decrescente di peso. La presenza di allergeni. Le modalità di conservazione e utilizzo del prodotto. La durabilità del prodotto (ossia la data di scadenza). Il titolo alcolometrico volumico effettivo per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume. L’elenco degli ingredienti allergizzanti. La parola ‘’Allergeni’’ deve essere riportata o sull’etichetta o su un apposito cartello, in bella vista a disposizione dell’acquirente.